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Definizione di Persona Esposta Politicamente:

il Decreto Legislativo n.231/2007 (modificato dal D.Lg.s n.90/2017) dispone che per “Persona Esposta Politicamente” si intende: “la persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i suoi familiari e coloro che con il predetto soggetto intrattengono notoriamente stretti legami” e si intende:

  1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari, Presidenti di Regione, assessori regionali, Sindaci di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaci di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti; b) i parlamentari e i consiglieri regionali; c) membri degli organi direttivi centrali di partiti politici; d) giudici della Corte Costituzionale, magistrati della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consiglieri di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana; e) membri degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; f) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; g) componenti degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; h) direttori generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; i) direttori, vicedirettori e membri dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a i) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale
  2. Per familiari s’intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) persone legate in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona di cui al numero 1. o ai suoi figli; d) i genitori.
  3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) le persone fisiche legate alla persona di cui al numero 1. per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona di cui al numero.
  4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

 

Per l’individuazione del Titolare Effettivo:

Definizione ai sensi del Decreto Legislativo n.231/2007 (modificato dal D.Lgs n.90/2017) : la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Nello specifico, nel caso di società di capitali:

  1. a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica.b) Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
  2. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che hanno:a) il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. b) il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria, c) particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
  3.  Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all’identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità.